Art. 1.

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è inserito il seguente:

      «3-bis. La busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente deve contenere un codice a barre che permetta di identificare con certezza l'elettore».